La sanzione è collegata esclusivamente al dato obiettivo di un reddito inferiore, prescindendo da ogni eventuale pagamento già eseguito da parte del contribuente.
Le sanzioni amministrative previste per infedele dichiarazione (articolo 1 del Dlgs 471/1997) sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta non dichiarata debba essere poi effettivamente riscossa oppure possa essere azzerata con perdite fiscali pregresse.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 6663 del 21 marzo 2014.
I fatti
Sulla base dei rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione nei confronti di una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l’anno 2001, ai fini Iva, Irpeg e Irap, tenendo conto di componenti negativi di reddito (non deducibili perché privi dei requisiti di inerenza, certezza e determinabilità), di componenti positivi non dichiarati (ricavi non contabilizzati, derivanti da cessioni presunte emerse sulla base della rilevazione di differenze d’inventario), oltre che dell’acquisto di merci senza fattura, e irrogando le relative sanzioni.


