Anche nel caso in cui il contribuente, gia’ da diversi anni, abbia provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in un’altra via del medesimo territorio comunale.
Il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi e’ valido ai fini notificatori, a maggior ragione se, nonostante un trasferimento reale, continua a esserci una cassetta postale nominativa corrispondente. Dimostrare che quell’indirizzo non e’ piu’ un recapito valido spetta al contribuente. Ad affermarlo, la Corte di cassazione con la sentenza 6959 dell’8 aprile 2015.
La vicenda
Con cartella di pagamento notificata l’11 giugno 2009, veniva richiesto al contribuente il versamento di somme derivanti da un prodromico avviso di accertamento notificatogli, il 20 maggio 2008, a un’altra via dello stesso comune. Il plico dell’atto impositivo era stato spedito il 6 maggio 2008 e restituito al mittente, per l’appunto il 20 maggio 2008, con la relata di notifica riportante la dicitura “mancata consegna per irreperibilita’ del destinatario” e con annotazioni di “immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” e di “plico depositato presso l’ufficio”.


