Il fatto noto costituito dai dati rinvenuti nel personal computer consente di evincere, mediante un processo logico, il fatto ignorato, ovvero la realizzazione di ricavi occulti.
Il rinvenimento nel personal computer aziendale di dati, aventi caratteristiche analoghe alle fatture, non corrispondenti alle operazioni registrate nelle scritture contabili e non risultanti nelle fatture ufficiali, costituisce un valido elemento indiziario che legittima di per sé, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo (articolo 39 del Dpr 600/1973), che sposta sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza 20899 del 3 ottobre della Corte di cassazione.
I fatti
In seguito a una verifica svolta dalla Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a una ditta individuale, per l’anno di imposta 1997, un atto impositivo con il quale accertava un maggior reddito imponibile sulla base della contabilità occulta parallela ritrovata nei personal computer aziendali. In particolare, i verificatori avevano rinvenuto una serie di fatture relative a clientela estera con numerazione progressiva (dal n. 1000) non corrispondente a quella delle fatture ufficiali (dal n. 1) registrate in contabilità.


