Per determinare correttamente la tassazione, occorre che vi sia un nesso tra la passività e l’acquisizione del bene; in caso contrario, la riduzione del tributo è ingiustificata.
In tema di imposta di registro, la base imponibile del negozio di conferimento di beni immobili va determinata deducendo dal valore venale del bene conferito, non tutti gli oneri in maniera indiscriminata, ma solo quelli che siano strettamente collegati e inerenti al bene stesso.
È la conclusione della Corte di cassazione contenuta nell’ordinanza n. 3444 del 14 febbraio 2014.
I fatti
Con avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato a una società in nome collettivo sul rilevo, l’ufficio ha rettificato il valore dell’atto con il quale i soci avevano conferito un fondo alla società dagli stessi costituita e avevano determinato la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro e delle ipocatastali, deducendo il valore del mutuo dal valore venale del terreno.
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