La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20 maggio 2016, ha fornito risposta all’interpello n. 16/2016 presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro relativamente alla concessione dell’incentivo c.d. giovani genitori, previsto dall’art. 2, comma 1, D.M. 19 novembre 2010 anche in favore degli studi professionali.
Il suddetto incentivo è riconosciuto alle imprese private ed alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in risposta al quesito avanzato, ritiene possibile utilizzare la nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori.


