L’affermazione secondo cui i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita e’ corretta ma significa che l’accomandante e’ tenuto al conferimento promesso nei confronti della societa’ ed e’ obbligato solo nei confronti di quest’ultima.
Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilita’ di un’azione diretta del creditore della societa’ nei confronti del socio accomandante.
Lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 6017/15.


