Nessun obbligo delle segreterie delle Commissioni tributarie comunicare alle parti del processo gli adempimenti necessari per evitare la grave sanzione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13121 del 27 maggio 2013, ha infatti stabilito che e’ inammissibile l’appello del contribuente che non ha depositato copia dell’atto, non notificato tramite ufficiale giudiziario, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Tale inadempimento non può essere sanato invocando l’omessa comunicazione allo stesso contribuente, da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale, degli adempimenti processuali necessari per evitare la grave sanzione processuale.
Secondo l’esame della Corte, il contribuente non ha posto in essere gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 546/1992, con riferimento alla "forma dell’appello", violando l’articolo 53, comma 2, del predetto decreto nel periodo aggiunto dall’articolo 3-bis, del Dl 203/2005, secondo il quale "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
L’obbligo risulta quindi a carico del contribuente e non delle segreterie delle commissioni tributarie. Le uniche comunicazioni dovute dalle segreterie tributarie sono infatti quelle previste dagli articoli 31 e 37 del Dlgs 546/1992.


