Soltanto il curatore chiamato a gestire la procedura di liquidazione della società può impugnare, se lo ritiene opportuno, l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 937/03/14, del 15 luglio 2014, ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società fallita, dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
L’impresa, infatti, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato (ex articolo 39, comma 1, Dpr 600/1973), per l’anno 2008, minori costi pari a 280 milioni di euro, di cui 90mila indeducibili in assenza della relativa prestazione e 190mila ai sensi dell’ex articolo 109 del Tuir, oltre a Iva indebitamente detratta per 38mila euro (articolo 19 del Dpr 633/1972).
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