Confutata la tesi dell’indagato, accusato di aver presentato dichiarazioni fraudolente, che sosteneva l’illegittimità della misura cautelare, espressamente preclusa in ambito civile.
La quota del socio accomandatario non può essere sottoposta a sequestro penale se, secondo le pattuizioni statutarie, non è stata resa liberamente cedibile dalla volontà di tutti i soci o se, in mancanza, anche dopo il sequestro, non è rimasta in uso al socio che ne è stato nominato custode.
L’oggetto del sequestro, in tali casi, può tuttavia identificarsi nella quota che spetterà al socio all’esito della liquidazione della società.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 36929 del 14 settembre 2015.
I fatti
Al legale rappresentante di due Srl è stato contestato il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, poiché, nella sua qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva presentato dichiarazioni fraudolente tra il 2009 e il 2013, avvalendosi di fatture emesse dai fornitori per operazioni parzialmente inesistenti.
L’indicazione di corrispettivi in misura largamente superiore a quelli effettivamente versati aveva consentito a entrambe le Srl di sottrarre a tassazione un imponibile di quasi 8.222.000 euro, con conseguente evasione Iva per circa 1.695.322 euro.


