In base all’ordinanza della Cassazione n. 16573 del 2 luglio scorso, e’ emerso che, in caso di accertamento a seguito di mancata dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente fornire la prova sulla detraibilità di costi che l’ufficio abbia analiticamente disconosciuto, e quindi provarne la "certezza e inerenza, mediante elementi certi e precisi” (Cassazione 4755/2010).
Inoltre, le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a seguito della mancata trasmissione all’Anagrafe tributaria da parte dell’intermediario, non non costituiscono prova sufficiente per giustificare l’esclusione dalla responsabilità.


