La normativa ICI estendeva le agevolazioni riservate alle abitazioni principali anche agli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti, per i quali costituivano abitazione principale.
Con l’introduzione dell’IMU però questa norma è stata abrogata e anche questi immobili hanno quindi scontato l’IMU con aliquota prevista per le altre tipologie di immobili, senza alcuna detrazione.
Con il recente D.L. 102/2013 è stata però prevista la possibilità, per i Comuni, di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
La novità non è “automatica” ma deve essere appositamente prevista dal regolamento comunale e risulta in ogni caso applicabile solo per la seconda rata IMU (l’imposta riferita alla prima rata 2013 resta dovuta per intero come determinata con le precedenti regole).
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