Penalmente rilevante l’inesistenza “soggettiva” del falso operatore che emette il documento senza averne i requisiti e senza aver realmente partecipato alla transazione
Con la sentenza 29061 del 9 luglio, la Cassazione, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha stabilito che l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (punita dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000) comprende sia l’inesistenza oggettiva che quella soggettiva, ossia quella relativa alla diversità tra l’operatore che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.
Stesse conclusioni valgono per la fattispecie collegata di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al successivo articolo 8. A tal proposito, a nulla vale invocare, quale ius superveniens, l’articolo 8 del Dl 16/2012, in quanto nessun effetto di depenalizzazione può essere ricondotto a tale disposizione, il cui ambito di applicazione è ristretto alle procedure di accertamento tributario.


