Gli effetti dell’articolo 7 del Dl 203/05 sono le nuove e più restrittive modalità di determinazione del reddito delle imprese derivante dalla locazione degli immobili abitativi, con forte riduzione dei margini di convenienza fiscale all’utilizzo di società di gestione immobiliare.
La norma, in riferimento agli “immobili patrimonio”, dispone che:
«In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n.380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione».
Per effetto del nuovo articolo 90, comma 1, del Tuir, non è più riconosciuta la deduzione forfettaria del 15% del canone di locazione, mentre è prevista la deduzione delle spese sostenute per gli interventi delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, cioè le spese di manutenzione ordinaria che, per la deduzione, devono essere documentate e rimaste a carico dell’impresa e non possono superare il 15% del canone.


