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Imprenditori agricoli: vendita diretta su aree private all’esterno dell’azienda agricola. Nuovo orientamento del Ministero delle Politiche Agricole

La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall’art. 2135, comma 3, del Codice civile e pertanto, le questioni attinenti alle modalità di svolgimento di tale attività ricadono nella competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La possibilità prevista dall’art. 4, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 228 del 1001 di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” non può essere limitata da una lettura restrittiva, che risulterebbe tra l’altro in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione).

L’attuale formulazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001 non pone alcun limite all’esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all’aperto ovunque esse siano ubicate purchè delle stesse l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, come espressamente previsto dal comma 1del citato articolo 4″.
Questo è quanto sostenuto dal Ministero delle Politiche Agricole con la nota del 7 agosto 2015, Prot. 0002855, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, all’ANCI.
Senonchè, il Ministero dello Sviluppo Economico, con due Risoluzioni (n. 197797 del 10 novembre 2014 e n. 47941 del 3 aprile 2015) aveva, in precedenza, sostenuto – riportando il parere del Ministero delle Politiche Agricole espresso con la nota n. 79920 del 29 ottobre 2014 – che per effetto della modifica normativa intervenuta al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4, del D. Lgs. n. 228/2001 ad opera dell’articolo 30-bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, non risultava più possibile effettuare l’attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private, anche nel caso in cui della medesima superficie l’imprenditore agricolo avesse avuto disponibilità.

Il Ministero delle Politiche Agricole, con la citata nota n. 79920 del 29 ottobre 2014, confermava, infatti, che: “La novella ha ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa. Per quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull’interpretazione fornita dal Ministero dello sviluppo economico in merito al divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda agricola”.

Dopo circa un anno, con la nota del 7 agosto 2015, lo stesso Ministero delle Politiche Agricole – “dopo un approfondimento complessivo della materia” – rivede la propria precedente posizione e quella espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico sostenendo che la corretta interpretazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, nella parte in cui disciplina “la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola” deve fondarsi sulla nozione di azienda recata dall’art. 2555 del Codice Civile e che, pertanto, deve ricadere nel novero dei beni aziendali anche una superficie o un’area nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, ancorchè tale superficie o area siano diverse dai terreni in cui viene svolta l’attività di produzione. E quindi, non è giuridicamente sostenibile, ai fini della vendita diretta, la differenziazione tra terreni o beni “aziendali” o terreni e beni “esterni all’azienda”.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare i testi delle citate note e risoluzioni ministeriali clicca qui.

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