Le distinte disposizioni, che solo per motivi di tecnica redazionale dell’atto sono contenute in un unico documento, conservano una propria e autonoma rilevanza giuridica.
Nell’ipotesi in cui due soci cedano a un terzo, contestualmente, parte della loro partecipazione sociale, configurandosi un’ipotesi di collegamento negoziale, l’imposta di registro è dovuta su ciascun singolo trasferimento.
È quanto si desume dall’ordinanza n. 23518 del 5 novembre 2014 della Corte di cassazione.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la maggiore imposta di registro su un atto con cui due soci di una Snc avevano ceduto, ciascuno, il 10% della propria quota di partecipazione nei confronti del medesimo cessionario.


