La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2014 depositata il 23.01.2014 ha dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).”
L’acquirente di un immobile in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto (cd. asta pubblica), persona fisica che NON agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ha pertanto interesse a verificare se il prezzo di aggiudicazione è superiore al valore automatico catastale e nel caso a chiedere l’applicazione del criterio più favorevole.
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