Non basta un’istanza-memoria per correggere l’errore e recuperare, nell’anno successivo, la detrazione dimenticata. L’unico rimedio, a quel punto, e’ richiedere il rimborso.
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998), impedisce, da un lato, la possibilita’ di portare in detrazione un credito Iva relativo all’anno di imposta precedente, dall’altro legittima il recupero della maggiore imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza 7223 del 10 aprile 2015, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.


