Attraverso il collegamento sistematico tra la Circolare n. 45/E del 13.6.2008, l’art. 2 del D.Lgs n. 446/1997 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/1972 sembra possibile poter affermare che anche i c.d. grandi studi professionali possono non dovere l’IRAP se riescono a provare di non essere autonomamente organizzati. Infatti, la Corte Costituzionale n. 120/1972 ha stabilito che “a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi”. Ebbene, la Corte di Cassazione, l’ A.E. (attraverso la Circolare) hanno specificato che i mini studi, in quanto privi di organizzazione non devono IRAP perchè non possono essere neppure autonomamente organizzati. Giova, però, segnalare che anche un grande studio certamente organizzato se riesce a provare di non essere autonomamente organizzato si trova nella stessa posizione del piccolo studio rispetto all’IRAP: entrambi non sono autonomamente organizzati.
Giocoforza, che in virtù di quanto magistralmente esposto dai Giudici della Corte Costituzionale secondo i quali: “a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi”, conseguentemente anche verso il grande studio professionale l’IRAP può non essere dovuta”.
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