L’elenco delle figure colpite dal tributo, contenuto nell’articolo 3 del Dlgs 446/1997, ha soltanto valore esemplificativo. Esenti, invece, i redditi dei congiunti collaboratori.
Poiché l’Irap afferisce allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e di servizi, ne è soggetto passivo anche l’imprenditore familiare, mentre non lo sono i familiari collaboratori, colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell’impresa e integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
Questo il principio di diritto stabilito dalla sentenza n. 1537 del 27 gennaio 2014 della Corte di cassazione.
I fatti in causa
Si controverteva in ordine alla spettanza o meno di un rimborso dell’Irap corrisposta, per un determinato biennio, da un agente di commercio.
Sia una Ctp lombarda che la Ctr della Lombardia propendevano per la posizione del contribuente, riconoscendogli il diritto al rimborso.
Il giudice di seconde cure osservava, in particolare, che la qualifica di imprenditore, nell’ambito dell’impresa familiare, “non faccia venire meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo, caratteristica ordinaria dell’agente di commercio, che esplica il proprio lavoro con il preponderante accordo della gestione personale e con pochi beni strumentali”.


