Il vincolo temporale è previsto per i controlli effettuati nei locali dell’impresa, né l’ufficio, in base al diritto interno, è tenuto ad attivare il contraddittorio obbligatorio.
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, non determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, se è stata effettuata una “verifica a tavolino”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 7137 del 12 aprile 2016.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso con il quale due contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento emessi ai fini Ires, Iva e Irap, in relazione agli anni 2005 e 2006. La sentenza è stata confermata dalla Ctr che, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha evidenziato che gli avvisi erano stati notificati in violazione dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), senza rispettare il termine di 60 giorni dal rilascio del Pvc.


