In caso di reati tributari, trattandosi di una misura di natura sanzionatoria-ablatoria, non occorrono specifiche esigenze cautelari per la legittimazione del provvedimento.
Nei confronti del commercialista della società incriminata di evasione fiscale scatta la misura cautelare del sequestro preventivo anche in assenza di indizi gravi di colpevolezza, essendo sufficiente soltanto il fumus criminis ovvero il sospetto di partecipazione all’illecito tributario.
È quanto si desume dalla sentenza della Corte di cassazione n. 36734 del 3 settembre.
La vicenda processuale
Il Tribunale del riesame, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti, confermava il provvedimento cautelare di sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente disposto dal Gip nei confronti dei beni di un commercialista, indagato per aver concorso, insieme al rappresentante legale di una società sua cliente, nella realizzazione di una frode fiscale attuata mediante l’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione delle imposte sul valore aggiunto, nonché, nella qualità di amministratore di società, di aver presentato dichiarazioni fiscali false mediante l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando, oltre al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.


