Il comma 611 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”) prevede sostanziali modifiche, con effetti per gli atti notificati a decorrere dall’1 marzo 2014, alla “mediazione” (procedura da esperire obbligatoriamente prima di presentare ricorso, per cercare un accordo con il Fisco in via amministrativa in relazione alle controversie di valore non superiore a 20mila euro).
In particolare, qualora si ometta il tentativo di mediazione, il ricorso non sarà più considerato inammissibile, ma improcedibile. L’Agenzia delle Entrate, quando si costituirà in giudizio, potrà eccepire la circostanza, e il presidente della Commissione, se riscontrerà improcedibilità, rinvierà la trattazione, per consentire alle parti la mediazione.
Altre novità:
- l’esito del procedimento spiega effetti anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi (non sono però dovuti sanzioni e interessi);
- nel conteggio dei 90 giorni di durata massima della procedura, non si considera il periodo di sospensione feriale;
- in caso di reclamo, le somme dovute sono sospese fino alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, e quindi 30 giorni dopo la proposizione del ricorso. Ma se la mediazione fallisce saranno dovuti gli interessi.


