Con sentenza n. 28945 dell’8 luglio 2013 la Corte di cassazione ha stabilito che ai fini del reato di omesso versamento dell’Iva, la notifica dell’avviso di accertamento tributario non conta; il reato penale si consuma se l’omesso versamento di quanto dovuto in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta, si protrae fino oltre il 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
La setta sentenza prevede inoltre che la confisca può colpire beni dell’imprenditore, anche acquistati, come nel caso di specie, molti anni prima, in concorrenza con quelli della società, qualora questi ultimi siano insufficienti.


