Il conto corrente è il contratto (regolamentato dagli articoli tra il 1823 e il 1833 del Codice Civile) col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.
Questo tipo di contratto è frequentemente stipulato tra imprenditori che intrattenendo reciproci rapporti commerciali, che prevedono quindi reciproci rapporti di credito e debito. Con il conto corrente si agevola la compensazione tra debiti e crediti e se alla chiusura vi è una differenza (saldo), questa verrà corrisposta da chi risulterà debitore.
Il contratto di conto corrente (tra imprese) è quindi volto a consentire alle parti, che siano reciprocamente creditrici per taluni affari e debitrici per altri, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario.
Attenzione: il rapporto di conto corrente tra imprese si differenzia da quello di cash pooling (o tesoreria accentrata) perché il primo non prevede la gestione di elementi tipici di un prestito in denaro (che nel cash pooling viene attuato tramite il trasferimento di risorse finanziarie dai singoli conti periferici al conto corrente accentrato gestito dal pooler).
Abbiamo pubblicato un modello di Contratto di conto corrente tra imprese formato mediante scambio di corrispondenza.
Ricordiamo a tal proposito che secondo la dottrina non è necessario che, per l’invio di atti formatisi mediante scambio di corrispondenza, venga utilizzato il mezzo postale.
E’ però fondamentale che l’atto formato per corrispondenza sia “costituito” da due documenti redatti in forma epistolare, recanti ognuno la sola firma di una delle parti.


