Sette membri di equipaggio e 29 metri di lunghezza sono elementi sufficienti per qualificare il natante secondo la presunzione di capacita’ contributiva data dal redditometro.
Con sentenza 20 marzo 2015, n. 5606, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha stabilito che, in tema di redditometro, la circostanza che l’imbarcazione “di lusso” e’ stata oggetto di sequestro giudiziale non puo’ assumere la rilevanza di prova idonea ad annullare integralmente la presunzione di reddito, potendo la circostanza incidere soltanto sulle spese gravanti sul contribuente per l’uso del bene.
Vicenda
L’ente impositore accertava sinteticamente, a carico di un contribuente, un maggior reddito, sulla base degli indici di spesa derivanti dal possesso di un panfilo di 29 metri di lunghezza, con equipaggio composto da sette persone.


