Tra le norme introdotte dalla legge di stabilita’ 2015 (L. n. 190/2015) per semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti con l’obiettivo di incentivare la compliance fiscale, assume particolare rilievo il comma 637 che ha previsto un sostanziale ampliamento delle modalita’ e dei termini per l’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Con la circolare del 15 aprile 2015 anche la Fondazione Nazionale dei Commercialisti fornisce alcune prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle novita’ legislative, tenendo anche conto di quelle fornite dalla prassi amministrativa con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.
La circolare illustra anche i limiti entro cui l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il frazionamento dei versamenti relativi al ravvedimento operoso e in che misura e a quali condizioni e’ possibile avvalersi del ravvedimento c.d. “parziale”, evidenziando, a quest’ultimo riguardo, alcuni profili di criticita’ che derivano dall’interpretazione della stessa prassi amministrativa.
Nell’ultima parte della circolare sono infine illustrate indicazioni operative anche in merito alla corretta applicazione delle novita’ legislative in tema di “ravvedimento operoso per i tributi comunali”, tenendo conto anche della Nota IFEL del 19 gennaio 2015.


