Il professionista, che stipula l’atto istitutivo di un trust apparente, e’ tra i possibili destinatari della conseguente pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione finanziaria.
L’atto istitutivo di un trust che, per gli effetti che ne conseguono, sia equiparabile a un fondo patrimoniale, va qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di un vincolo di destinazione. Di conseguenza, i beneficiari della destinazione rivestono la qualifica di soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota dell’8% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Al contempo, e’ legittima la pretesa erariale nei confronti del notaio rogante perche’ questi, in quanto responsabile d’imposta, e’ obbligato al pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse e’ stato rogato l’atto e l’Amministrazione finanziaria e’ libera di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza obbligo di notifica nei confronti degli altri coobbligati.
Sono queste le conclusioni di diritto cui e’ giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e dell’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota dell’8% nei confronti del notaio rogante un atto istitutivo di trust.
L’atto in oggetto prevedeva la costituzione di un trust in cui i disponenti erano altresi’ beneficiari, fin quando in vita, e successivamente i figli in parti uguali. Il notaio, considerata la mancanza di attualita’ di trasferimento di diritti, ha applicato in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.


