La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite.
Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica.
Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
E’ una delle risposte fornite dal MEF-Dipartimento del Tesoro nella pagina Prevenzione dei Reati Finanziari del suo sito internet.
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Il MEF chiarisce quale è la ratio posta a base dell’art. 49 relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore
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