Risponde al pari dell’amministratore per gli illeciti tributari ed e’ quindi tenuto a effettuare le verifiche sugli adempimenti contabili anche se sorti prima dell’incarico.
Il liquidatore di una societa’, al pari dell’amministratore, e’ responsabile per i delitti previsti dal Dlgs 74/2000 e, all’atto dell’assunzione della carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Egli, pertanto, risponde del reato di omesso versamento di ritenute certificate, consumato dopo la propria nomina se, pur avendone la possibilita’, omette di esaminare le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali al fine di adempiere al pagamento dell’obbligazione tributaria nel termine stabilito dalla legge.
Il principio e’ stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 11665 del 20 marzo 2015.
Il fatto
La controversia scaturisce dall’ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico del liquidatore di una societa’, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di omesso versamento di ritenute certificate.


