Il giudizio di ottemperanza vincola anche il giudice che lo ha emesso.
Infatti il provvedimento con il quale la commissione tributaria adotta i provvedimenti al posto dell’ufficio finanziario che li ha omessi ha natura di sentenza e non può più essere modificato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24196 del 13 novembre 2006, ha affermato un nuovo principio di diritto secondo cui ´il provvedimento con il quale la commissione tributaria, nel giudizio di ottemperanza, adotta i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi e nomina un commissario ad acta, al quale fissa un termine per i necessari procedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante, ha natura di sentenza, tale essendo espressamente qualificato dall’articolo 70,comma 7, del dlgs n. 546 del 1992, e non può pertanto essere successivamente modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso’.
Lo sbarramento, dunque, è totale. Il giudice che ha deciso non può tornare indietro.


