Non può pretendere di impugnare tardivamente la sentenza la parte che, pur non avendo avuto notizia della data di trattazione, era comunque a conoscenza dell’esistenza del processo.
Nel processo tributario, il “termine lungo” per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza anche nei confronti della parte costituita cui non sia stato comunicato l’avviso di trattazione della controversia.
Questo, in breve, il principio di diritto riaffermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 23323 del 15 ottobre, ove è stato altresì chiarito che il vizio derivante dalla mancata comunicazione della data dell’udienza di discussione comporta la nullità della pronuncia da far valere con apposito gravame entro il termine decadenziale fissato dalla legge.


