L’omessa convocazione dell’interessato non scredita l’atto finale. L’instaurazione del contraddittorio è a discrezione dell’ufficio e non pregiudica il diritto di difesa.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20256 del 4 settembre, è tornata a interrogarsi sulla necessità di instaurare, in via preventiva, un dialogo tra contribuente e Amministrazione, confermando la validità di un avviso non preceduto dall’invio di un questionario – ex articolo 32, n. 4, Dpr 600/1973 – (cfr Cassazione, pronunce nn.14367/2007, 14675/2006 e 453/2013).
In tema di accertamento di imposte dirette, infatti, il legislatore nazionale, nel disciplinare il relativo procedimento, non ha previsto l’istituto del contraddittorio preventivo come momento necessario e indefettibile; sicché il mancato invio del questionario non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinato alla sola carenza dei presupposti di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973.
Queste le conclusioni della Corte suprema che, muovendo da un’interpretazione restrittiva dell’articolo 38, comma 6, del citato decreto, ha escluso l’obbligo di inviare un questionario in vista di un chiarimento pre-contenzioso.
Tale disposizione, infatti, riconosce al contribuente la sola “facoltà di dimostrare ….. che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, lasciando intendere che gli uffici finanziari, nell’espletamento dell’attività d’indagine, non hanno l’obbligo di interpellare preventivamente l’interessato.


