La condotta di deposito incontrollato di rifiuti (legata al mancato rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, 1° comma, lett. bb), d.leg. 152/06 in tema di deposito temporaneo) integra un reato permanente, in quanto riguarda un’ipotesi di deposito «controllabile» cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, sicche’ l’antigiuridicita’ del fatto cessa con lo smaltimento o il recupero del rifiuto (o con il sequestro dello stesso). (1)
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza, 06-11-2014, n. 51422 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


