A seguito della sentenza del 12 dicembre della Corte europea dei diritti umani, relativa al ricorso di un ingegnere romeno licenziato per inadempimento contrattuale, provato anche dall’utilizzo per fini personali in orario di lavoro della mail aziendale, il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e’ intervenuto sul tema ("L’Huffington Post", 13 gennaio 2016) chiarendo che, la suddetta sentenza, in realtà, non sancisce la fine della privacy in ambito lavorativo.
La Corte, infatti, si è limitata a ritenere non irragionevole il bilanciamento tra privacy dei dipendenti ed esigenze datoriali affermato dalla giurisdizione romena.
Nel caso concreto, la Corte ha affermato che i controlli datoriali sull’attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell’adempimento contrattuale.
Essi, inoltre, devono essere:
- limitati nel tempo e nell’oggetto; mirati (dunque non massivi);
- fondati su presupposti (quali in particolare l’inefficienza dell’attività lavorativa del dipendente) tali da legittimarne l’esecuzione;
- già previsti dalla policy aziendale, di cui il dipendente deve essere adeguatamente edotto.
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