Con la sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016 la Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, si e’ espressa in tema di infortuni sul lavoro e sull’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro affermando che, quest’ultimo, qualora abbia messo in atto tutti i mezzi idonei alla prevenzione infortuni e abbia assunto tutte le cautele necessarie per effettuare il lavoro in sicurezza, non e’ responsabile dell’infortunio del lavoratore, esperto e formato in materia di sicurezza, che sia causato da un suo comportamento negligente e imprudente.
Il datore di lavoro, infatti, non è sempre tenuto a rispondere relativamente agli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro e non deve quindi rispondere dell’evento causato da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.


