A partire dal 10/03/2016 il nuovo D.M. 227/15 stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei professionisti delegati alla vendita.
E’ necessario adeguare le modalità di calcolo, le istanze di liquidazione dei compensi e i provvedimenti di liquidazione da parte dei Giudici.
Inoltre, sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario:
– la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali;
– le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Il compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà dipenderà dal prezzo di vendita (o di assegnazione) dell’immobile ed è previsto in misura fissa
- prezzo fino a 100.000,00 –> compenso 1.000,00
- prezzo da 100.000,01 fino a 500.000,00 –> compenso 1.500,00
- prezzo oltre 500.000,01 –> compenso 2.000,00
Spetta inoltre, a titolo di rimborso forfettario delle spese, il 10 % del compenso di cui sopra.
Di conseguenza, per ottenere il decreto di trasferimento (ossia l’atto firmato dal Giudice che trasferisce a lui la proprietà ed è equivalente al rogito notarile), l’aggiudicatario dovrà pagare,
oltre alle normali imposte (registro, ipotecarie e catastali ed eventualmente l’IVA) e alle spese per la trascrizione alla Conservatoria dei RR.II.
la metà del compenso liquidato al Professionista Delegato alla vendita per la fase del trasferimento.
In pratica, salvo diversa liquidazione da parte del Giudice, l’aggiudicatario dovrà pagare, oltre alle spese vive:
- euro 660 per immobili di prezzo fino a 100.000,00
- euro 990 per immobili di prezzo da 100.000,01 fino a 500.000,00
- euro 1.320 per immobili di prezzo oltre 500.000,01


