Cassazione, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4485.
La Corte di Cassazione ha ribadito che cio’ che rileva, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis CC, e’ che l’incarico sia stato conferito dal cliente al singolo professionista e da lui svolto personalmente, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia o meno organizzato la propria attivita’ in forma associativa, poiche’ costituisce in via prevalente una remunerazione di una prestazione lavorativa, comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.
Nel caso invece in cui l’incarico sia stato conferito allo studio associato (quale entita’ collettiva), il credito ha natura chirografaria, perche’ ha ad oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista considerato unicamente come voce del costo complessivo di un’attivita’ che e’ essenzialmente imprenditoriale.
Il privilegio si trasferisce allo studio associato se il credito viene “ceduto” dal professionista all’associazione cui appartiene.


