I parametri restano uno strumento di accertamento pienamente valido, ma nulla impedisce al contribuente di mettere in dubbio le pretese erariali senza obbligatoriamente disconoscere la validità dello strumento parametrico.
È questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Ctp di Cagliari n. 366/2/07. I giudici sardi si sono trovati alle prese con un contribuente che si era visto recapitare un avviso di accertamento con cui il Fisco, sulla base dei parametri, rideterminava pesantemente il reddito imponibile.
Il cittadino nell’appello non ha sollevato alcuna eccezione sulla regolarità dello strumento di accertamento, ben consapevole delle pronunce della Corte costituzionale (si veda la sentenza 105/2003), che per l’appunto confermavano piena legittimità al sistema fiscale parametrico quale delineato dalla legge 459/95.
Il contribuente, invece, ha eccepito i risultati dell’Ufficio mettendoli in discussione proprio con lo strumento che poi nei fatti è stato l’evoluzione naturale dei parametri: ricorrendo agli studi di settore, infatti, il contribuente ha dimostrato la piena regolarità della sua dichiarazione dei redditi.


