Le norme non impongono il confronto prima della liquidazione, se la stessa trae origine da una divergenza tra somme dichiarate e somme versate, senza margini di tipo interpretativo.
In caso di controllo automatico della dichiarazione, l’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente sussiste solo in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Così la Cassazione, con la sentenza n. 1306 del 26 gennaio 2015, è tornata a pronunciarsi sulla non necessità di una comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
I fatti di causa
La controversia trae origine da una cartella di pagamento ai fini Irpef e Iva, emessa ex articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972, a seguito di controllo automatico del modello Unico e del modello 770 per l’anno 2001 (dichiarazione 2002).
La società contribuente contestava, tra l’altro, l’omessa comunicazione preventiva degli esiti della liquidazione della dichiarazione.


