Il perfezionamento della sanatoria garantisce il contribuente soltanto dagli accertamenti, non anche dalla liquidazione delle imposte in seguito a riscontri formali.
La definizione automatica ex articolo 9, legge 289/2002, non impedisce all’Amministrazione finanziaria il controllo formale della dichiarazione e la liquidazione dell’imposta dovuta, per la quale era, e resta, legittimata a emettere la cartella di pagamento in seguito a controllo automatizzato del modello Unico, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, per il recupero dell’Iva non versata dal contribuente, nonostante l’intervenuto condono.
Così ha stabilito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17136 del 29 luglio.
Lo storico di lite
Per avvenuta presentazione dell’istanza di condono “tombale” (articolo 9 della legge 289/2002), la Commissione tributaria provinciale ha annullato una cartella di pagamento conseguente all’esito del controllo automatizzato (articolo 54-bis del Dpr 633/1972), portante il recupero dell’Iva annuale del modello Unico, non versata dalla contribuente.
Al giudicato negativo seguito anche in appello, l’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione, denunciando violazione dell’articolo 9, comma 9, della legge 289/2002, atteso che la disposizione in esame esclude che la definizione automatica delle imposte possa elidere gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni e la liquidazione dell’Iva dovuta, eseguita ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972.


