La Cassazione ha sentenziato (sentenza 15853 del 16 aprile 2015) che l’omesso versamento del debito IVA emerso dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (e quindi il 27 dicembre), non integra la fattispecie penale di cui all’art. 10-terdel DLgs. 74/2000, nei casi in cui il contribuente sia anteriormente ammesso a una procedura di concordato preventivo che preveda solo una dilazione del versamento di quanto dovuto.
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