L’applicazione di una percentuale di ricarico molto bassa rispetto alla media di settore, costituisce un atteggiamento qualificabile come grave indizio di evasione.
Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere da un imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 1839 del 29 gennaio 2014.
La vicenda
L’Amministrazione finanziaria notifica un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva a un contribuente titolare di una ditta individuale esercente l’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento.
In particolare, gli ispettori fiscali, esaminata la contabilità e comparati i prezzi di vendita con quelli di acquisto riferiti al 90% della merce commercializzata, rilevano una percentuale di ricarico del prezzo di acquisto (9,78%) di molto inferiore rispetto alla media del settore merceologico di appartenenza.
Di conseguenza, con avviso di accertamento, l’ufficio contesta al contribuente l’antieconomicità dell’operazione e, ricostruendo induttivamente il volume di affari, recupera la maggiore Iva dovuta a seguito dell’applicazione della nuova percentuale di ricarico (individuata nella misura del 40%).


