Il rapporto con il professionista tenuto agli adempimenti fiscali, pur avendo rilevanza esterna, è di natura privatistica, confinato nel perimetro del mandato conferitogli.
La sola dichiarazione dell’intermediario professionale, contenente l’impegno di trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni fiscali contemplate nell’articolo 3, sesto comma, Dpr 322/1998, non ha valore di prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni, ciò in quanto tale documento non rientra tra quelli previsti, come prova della presentazione, dal comma 10 dello stesso articolo 3.
Così, in sintesi, la Cassazione, con la sentenza della sezione tributaria n. 27202 del 4 dicembre.
I fatti
A una contribuente toscana veniva notificato un accertamento induttivo, scaturito dall’omessa presentazione del modello Unico della dichiarazione dei redditi del 1999.
La signora, però, eccepiva di aver presentato tale dichiarazione fiscale attraverso un intermediario, sostenendo che la responsabilità dell’omissione dovesse essere ascritta a costui.
La Ctp rigettava le eccezioni della parte privata. Di contro, la Ctr Toscana propendeva per le ragioni della contribuente, reputando che non dovesse subire le conseguenze dell’omissione o del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, parificando “il deposito presso l’intermediario” al “deposito presso l’ufficio”.


