Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 11 marzo 2015, n. 19, ha precisato che il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva “pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante”.
“La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.”
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