La mancata percezione dell’affitto per morosità del conduttore non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fino a quando interviene la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 26 del Tuir, il reddito imponibile degli immobili locati è quello risultante dal contratto di locazione, senza che nulla rilevi la concreta percezione dei canoni. Questo l’essenziale principio di diritto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 11158 del 10 maggio, ancora una volta investita di una questione tanto rilevante quanto di oramai chiara lettura interpretativa. La questione riguarda l’esatta applicazione del citato articolo 26 del Tuir, secondo cui “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”.


