Movimenti bancari immotivati, non registrati nei libri contabili, fanno ragionevolmente presumere ricavi in nero, relativi a operazioni non dichiarate, fiscalmente rilevanti.
Se gli assegni emessi dall’imprenditore non trovano rispondenza nella documentazione contabile, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente accertare il maggior reddito imponibile partendo dal dato presunto, previsto dalla legge, che tutti i prelevamenti non giustificati risultanti dai conti correnti aziendali sono serviti per acquistare merci relative alla produzione e al commercio della società.
Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19555 del 17 settembre 2014.
Il fatto
Successivamente alla verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società, le cui risultanze sono state riportate su apposito processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito imponibile e all’emissione dell’avviso di accertamento.
L’atto impositivo si basava sul confronto tra le movimentazioni bancarie desunte dai conti correnti aziendali e le scritture contabili registrate sul libro giornale. Il raffronto aveva fatto emergere una discrasia tra alcuni versamenti in contanti e l’emissione di assegni rispetto alle fatture emesse e ricevute dalla ditta; da qui è partita la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi presuntivamente non contabilizzati e dichiarati.


