Obblighi contabili per le imposte differite.
Dopo la riforma del diritto societario sono richieste un maggior numero di informazioni concernenti tale posta sia negli schemi rigidi di stato patrimoniale e conto economico che nella nota integrativa.
L’articolo 2424 prevede tra le voci delle attività da indicare nello stato patrimoniale due componenti da indicare separatamente tra i crediti (voce C) II:
4- bis) crediti tributari, e
4-ter) imposte anticipate.
Con riguardo invece alle passività è previsto che quelle costituite dai debiti tributari e dalle imposte differite siano stanziate, rispettivamente, nei debiti tributari alla voce D)12), e nell’apposito fondo imposte differite, alla voce B)2).
Ma le maggiori novità sul punto sono però quelle che riguardano le informazioni richieste in nota integrativa. Al n. 14 dell’art. 2427 la nuova norma richiede la redazione di un prospetto che indichi:
a)la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure a Patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b)l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.


