Qualora lo stato di adottabilita’ di un minore sia pronunciato in ragione dell’idoneità genitoriale, desunta dai dati e dalle valutazioni offerte dai servizi sociali ma contestate dai genitori, i quali chiedono che la loro personalità e capacita’ educativa sia valutata da un consulente tecnico, il giudice, ove intenda disattendere tale richiesta, deve motivare specificamente sulle ragioni che rendono superflua l’adozione di tale mezzo istruttorio.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile, sentenza, 26-03-2015, n. 6138 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


