Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) e la Legge di stabilità (art. 4-undecies, comma 11) hanno innalzato i limiti di ricavi richiesti per beneficiare del regime della contabilità semplificata e per poter procedere alla liquidazione trimestrale dell’IVA. Ora possono accedere al regime contabile semplificato le imprese individuali, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali i cui ricavi non siano superiori:
- a 400.000 euro nel caso in cui l’attività svolta riguardi la prestazione di servizi. Il limite previgente era di 309.874,14 euro;
- a 700.000 euro per tutte le altre attività. Il limite previgente era di 516.456,90 euro.
Gli stessi limiti si applicano dal 2012 per poter liquidare l’IVA trimestralmente.


