Con la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad integrazione delle indicazioni operative fornite con circolare n. 14/2013, vuole dare ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.
Nello specifico, si evidenzia che l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.
La semplificazione introdotta da Legislatore nell’ambito dei call-center, consente quindi l’impiego di personale con contratti di collaborazione in attività di servizi tra cui figurano anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.


